ADDETTO ALL'ANTINCENDIO EX ART. 22 D.L.V0 626/94 E ART. 7 D.M. 10/03/98

Il D.L.vo 626/94 prevede che il datore di lavoro nomini il personale facente parte del servizio di prevenzione e protezione. Tale personale ha il compito di intervenire attivamente nelle diverse situazioni di emergenza (incendio, infortunio, terremoto, ecc..). Per svolgere tali compiti il datore di lavoro deve formare ed informare aduguatamente il personale incaricato. I contenuti per l'antincendio sono indicati nel D.M. 10/03/98, che prevede tre livelli di istruzione: basso rischio (4 ore), medio rischio (8 ore) e alto rischio (16 ore). Le topologie di aziende che rientrano nel medio ed alto rischio sono indicate all'interno del decreto; le aziende escluse da tali indicazioni sono a basso rischio.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) EX ARTT. 8 E 10 D.L.VO 626/94

Il D.L.vo 626/94 impone al datore di lavoro di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Tale mansione può essere svolta dal datore di lavoro, da un dipendente o da un professionista/società esterna all'azienda. Per il secondo e terzo caso è necessario fornire un curriculum della persona incaricata che dimostri la sua conoscenza delle norme di antifotunistica, igiene, sicurezza, ambiente e quanto altro collegato. Nel primo caso invece è sufficiente che il datore di lavoro frequenti un apposito corso di formazione, con durata minima di 16 ore.
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">RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI EX ARTT. 18 E 22 DEL D.L.V0 626/94

Il D.L.vo 626/94 impone al datore di lavoro di incentivare i dipendenti a nominare il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori. Tale mansione può essere svolta unicamente da un dipendente dell'azienda. Il dipendente incaricato deve frequentare un apposito corso di formazione, con durata minima di 32 ore.
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ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO EX ART. 15 D.L.V0 626/94

Il D.L.vo 626/94 prevede che il datore di lavoro nomini il personale facente parte del servizio di prevenzione e protezione. Tale personale ha il compito di intervenire attivamente nelle diverse situazioni di emergenza (incendio, infortunio, terremoto, ecc..). Per svolgere tali compiti il datore di lavoro deve formare ed informare aduguatamente il personale incaricato. Il decreto con l'indicazione dei contnuti minimi dell'istruzione non è ancora stato emanato, ma rimane l'obbligo del datore di lavoro di fornire un adeguata istruzione. Pertanto può usufruire dei gli attuali corsi di istruzione che rimarrano validi anche dopo l'uscita del decreto.
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