Il D.L.vo n° 626/94 prevede che nelle attività, in cui siano presenti lavoratori subordinati, debba essere effettuata una valutazione dei rischi (impianti, macchine, apparecchiature, materiali, ecc...) a seguito della quale dovrà essere elaborato un apposito documento che dovrà essere custodito in azienda.
Gli adempimenti introdotti dal D.L.vo n° 626/94 sono vari e tanti, pertanto per avere informazioni più precise e dettagliate Vi rimandiamo ai siti ad esso dedicati.
Il D.M. 10/03/98 è un decreto applicativo del D.L.vo n° 626/94. Tale decreto impone di effettuare una specifica valutazione del rischio di incendio, fornendo una serie di indicazioni per individuare tali rischi e per eliminarli o ridurli al minimo. Inoltre vengono fornite indicazioni su come realizzare un piano di emergenza interno e su cosa deve contenere. A tal fine devono essere individeate una o più persone per l'attuazione di tale piano, le quali devono frequentare un apposito corso in materia di antincendio (vedi sezione specifica).
La Legge 155/97 prevede che in tutte le attività in cui siano presenti sostanze alimentari (bar, ristoranti, magazzini, alimentari, ecc...) debba essere messo in atto un sistema di controllo HACCP. Tale sistema consiste nella redazione di un manuale di autocontrollo ove siano riportate tutte le fasi di lavorazione, i controllo applicati e le eventuali contromisure e nella compilazione giornaliera di moduli di controllo di vari tipo.
L'art. 2 del D.P.R. 462/2001 prevede che gli impianti di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le cariche atmosferiche, siano denunciati all'ISPESL e all'ASL o All'ARPA competenti. Tale denuncia avviene inviando, entro 30 gg, copia della dichiarazione di conformità ex L. 46/90 agli enti suddetti. Nel caso che nel Comune di installazione dell'impianto sia stato istituito lo sportello unico, la denencia è inviata a quest'ultimo. Ogni cinque anni l'impianto deve essere verificato (la richiesta è a carico del gestore dell'impianto) tramite l'ASl, l'ARPA o altri autorizzati.
L'art. 5 del D.P.R. 462/2001 prevede che gli impianti elettrici installati inn luoghi pericolosi o con rischio di esplosione, siano denunciati all'ISPESL e all'ASL o All'ARPA competenti. Tale denuncia avviene inviando, entro 30 gg, copia della dichiarazione di conformità ex L. 46/90 agli enti suddetti. Nel caso che nel Comune di installazione dell'impianto sia stato istituito lo sportello unico, la denencia è inviata a quest'ultimo. A seguito della denuncia effettuata l'organo competente (ASL, ARPA o altri autorizzati) provvede ad un sopralluogo sul posto per effettuare l'omologazione dell'impianto denunciato. Ogni due anni l'impianto deve essere verificato (la richiesta è a carico del gestore dell'impianto) tramite l'ASl, l'ARPA o altri autorizzati.
Il D.L.vo 626/94 prevede che il datore di lavoro individui una o più persone incaricate della gestione delle emergenze (incendio, infortunio, espolosione, terremoto, ecc..). Tali persone devono essere specificamente formate ed informate per sfolgere tale incarico. La formazione e informazione avviene tramite specifici corsi alla fine dei quali verrà rilasciato apposito attestato di frequenza.
L'art. 48 del D.P.R. 303/56 prevede che per gli ambienti di lavoro, delle attività in cui siano presenti lavoratori subordinati, e siano addetti più di tre lavoratori (dipendenti e soci compresi) il datore di lavoro deve darne comunicazione all'organo competente territorialmente (ad oggi 1997 al Comune che chiederà parere di competenza alla U.S.L).
La forma di tale comunicazione varia da Comune a Comune, può essere una semplice comunicazione in bollo oppure una pratica molto più complessa, composta da modulistica del Comune, relazione tecnica, elaborati grafici, schede di sicurezza dei prodotti usati nell'attività, ecc...
L'art. 6 del D.P.R. 303/56 prevede che per gli ambienti di lavoro, delle attività in cui siano presenti lavoratori subordinati, l'altezza dei locali non sia inferiore ai 3 mt, in caso contrario può essere richiesta una deroga, indicando i fattori che compensano tale mancanza.
La forma di richiesta della deroga varia da Comune a Comune, può essere una semplice comunicazione in bollo oppure una pratica molto più complessa, composta da modulistica del Comune, relazione tecnica, elaborati grafici, schede di sicurezza dei prodotti usati nell'attività, ecc... (molte volte tale deroga si effettua con i modelli previsti per la notifica dell'art. 48 del D.P.R. 303/56).
Il limite di 3 mt suddetto non si applica agli uffici per i quali valgono le altezze previste dei vigenti regolamenti comunali.
L'art. 8 del D.P.R. 303/56 prevede che gli ambienti di lavoro, delle attività in cui siano presenti lavoratori subordinati, interrati o seminterrati non possano essere adibiti a lavorazioni, in casi particolari può essere richiesta una deroga, indicando i fattori che compensano la mancanza di aerazione e illuminazione naturale.
La forma di richiesta della deroga varia da Comune a Comune, può essere una semplice comunicazione in bollo oppure una pratica molto più complessa, composta da modulistica del Comune, relazione tecnica, elaborati grafici, schede di sicurezza dei prodotti usati nell'attività, ecc... (molte volte tale deroga si effettua con i modelli previsti per la notifica dell'art. 48 del D.P.R. 303/56).
Le attività che rientrano nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n° 689/59 e nell'elenco allegato al D.M. 16/02/82 devono chiedere esame progetto dell'attività ai fini dell'antincendio.
Le attività che rientrano nell'elenco allegato al D.M. 16/02/82 devono, inoltre, a seguito del parere favorevole dell'asame progetto richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.).
L'esame progetto ed il C.P.I. consistono nella presentazione di una domanda in bollo, relazione tecnica, elaborati grafici e il pagamento di un bollettino (la cifra varia in base al tipo di attività).
Il D.L.vo n° 277/91 impone che nei luoghi di lavoro venga effettuata un indagine per stabilire il livello di esposizione al rumore (ed il relativo rischio per l'udito) dei lavoratori.
Tale indagine, che sarà poi custodita in azienda, deve essere effettuata da persona competente dotata di strumento di misurazione del livello di emissione sonora in Classe 1.
A seguito dell'indagine, a seconda del livello di esposizione, potrebbe risultare necessario effettuare degli interventi di insonorizzazione e/o fornire mezzi individuali di protezione e/o effettuare delle visite mediche per il controllo dell'udito.
Le attività dove si manipolano sostanze alimentari (produzione, preparazione, deposito, commercio, trasporto, ecc...) devono essere dotate di autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune (su parere di competenza della U.S.L.).
La forma della richiesta di autorizzazione varia da Comune a Comune, comunque indicativamente e' composta da una domanda in bollo, modulistica del Comune, relazione tecnica e elaborati grafici.
Il D.L.vo 626/94 vieta la vendita (nelle sue diverse forme) ed il noleggio di macchinari o parte di macchinari che non siano conformi al D.P.R. 547/55, per i macchinari fabbricati prima del 01/01/97, o alla direttiva macchine per quelli fabbricati successivamente, pertanto tali macchinari devono verificati prima di poter essere venduti o noleggiati.
I macchinari marchiati CE non sempre rispondono a tali normative in quanto il marchio CE e' un autocertificazione del costruttore e non un omologazione dello stato, pertanto anche per macchinari con marchio CE a volte e' necessario eseguire una perizia tecnica al fine di stabilirne la conformità alle normative di sicurezza.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO
SISTEMA DI CONTROLLO HACCP EX LEGGE 155/97 -SOSTANZE ALIMENTARI-
MESSA IN ESERCIZIO E OMOLOGAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA
MESSA IN ESERCIZIO E OMOLOGAZIONE DI INSTALLAZIONI ELETTRICHE IN LUOGHI PERICOLOSI
CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE EMERGENZE
NOTIFICA EX ART. 48 DEL D.P.R. 303/56
DEROGA EX ART. 6 DEL D.P.R. 303/56
DEROGA EX ART. 8 DEL D.P.R. 303/56
ESAME PROGETTO PER LE ATTIVITA' SOGGETTE ALL'ANTINCENDIO
INDAGINE SULL'ESPOSIZIONE AL RUMORE DEI LAVORATORI
AUTORIZZAZIONE SANITARIA
PERIZIE SU MACCHINARI